Condizioni di Vendita

  1. Trento Funivie Spa (di seguito la “Società”), titolare di concessione, mette a disposizione del pubblico un sistema integrato di impianti e piste nell’area di Monte Bondone così costituito:
  • Seggiovie: 4.
  • Tapis roulant: 3
  1. Le presenti condizioni generali di vendita regolano le condizioni contrattuali relative all’acquisto ed all’utilizzo degli skipass e delle tessere a consumo emesse dalla Società. L’acquisto ed il conseguente possesso di un biglietto o documento di viaggio comporta la conoscenza e l’accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita.

Sezione I

Lo Skipass

  1. Il viaggiatore è tenuto a munirsi di biglietto corrispondente al proprio programma di utilizzo presso le seguenti biglietterie:

Vaneze, Vason, Trento P.za Dante quando e se in funzione, ovvero acquistandoli online sul sito www.skimontebondone.it . I prezzi degli skipass – differenziati per tipologia ed età dell’acquirente – sono indicati nei listini esposti presso le predette biglietterie o pubblicati online sul sito www.skimontebondone.it e sono comprensivi di IVA.

  1. Le biglietterie accettano pagamenti in contanti (nel rispetto della normativa di legge in vigore) e mediante le principali carte di credito o bancomat. Inoltre la Direzione accetta pagamenti con bonifico bancario che dovrà pervenire e risultare presso gli Uffici Amministrativi prima dell’emissione degli skipass. L’eventuale richiesta di fatturazione delle tessere dovrà essere fatta prima dell’emissione delle stesse.
  2. Il cliente dovrà verificare all’atto del ritiro dello skipass la rispondenza dello stesso alla sua richiesta, restando inteso che nessuna sostituzione dello skipass verrà effettuata una volta registrato il primo accesso agli impianti.
  3. Gli skipass sono venduti su supporto del tipo Key-Card al costo di euro 5,00 ciascuno a titolo di cauzione, cauzione questa che verrà rimborsata in caso di restituzione del supporto integro e ben conservato.
  4. Lo skipass, documento di trasporto valido anche come scontrino fiscale (D.M. 30.06.1992 e ss.mm.), deve essere conservato per tutta la durata del trasporto.
  5. Lo skipass o biglietto (Key-Card e tessera ID) devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti agli impianti i quali devono poterne verificare la validità e la regolare appartenenza all’esibitore.
  6. Lo skipass è un documento personale e non cedibile, neppure a titolo gratuito (ad eccezione della tessera a punti). Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass ed in particolare la sua cessione, anche come semplice e/o momentaneo scambio, comporta il ritiro immediato ed il suo annullamento, nonché il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente. Per tutte le tipologie di skipass sono attivi sistemi di controllo anche mediante l’utilizzo di tecnologia photo compare (installata sui tornelli di accesso agli impianti) in grado di rilevare l’immagine dell’utente (vedasi informativa privacy esposta presso tutte le biglietterie e pubblicata sul sito www.skimontebondone.it).
  7. In caso di smarrimento delle tessere ad ore, delle tessere per i tapis roulants e delle corse singole, non sarà possibile alcuna riemissione delle stesse. Invece, in caso di smarrimento dello skipass, per  ottenerne la riemissione, dovrà essere fatta denuncia alla Società, la quale provvederà a disattivare e bloccare lo skipass smarrito. In ogni caso, tutti gli skipass smarriti vengono riemessi in biglietteria esclusivamente dietro presentazione, da parte del cliente, della foto della rispettiva tessera, dalla quale dovrà risultare evidente il codice identificativo indicato sulla tessera o del codice di prenotazione in caso di acquisto online. Solo per lo skipass stagionale, il costo di disattivazione e blocco dello skipass smarrito e di riemissione di una nuova tessera è di € 15,00 (somma che non verrà restituita in caso di ritrovamento dello skipass originale). Resta inteso che tutte le nuove tessere vengono emesse su k-card, con cauzione di euro 5,00.
  8. Gli skipass rilasciati a fronte di consegna di voucher saranno tassativamente emessi con le tipologie indicate nel voucher stesso e non potranno subire variazioni nemmeno prima della emissione.
  9. Nel prezzo del documento di viaggio è compreso il diritto di trasporto degli sci, dello snowboard e di un piccolo bagaglio non ingombrante, del peso complessivo inferiore a Kg 10 (sempreché questo non impedisca un’agevole salita sul veicolo ovvero, ad insindacabile giudizio del personale in servizio, non pregiudichi la sicurezza dell’esercizio).
  10. Tutti i biglietti, corse singole comprese, esauriscono la loro validità con la chiusura della rispettiva stagione estiva o invernale.
  11. Fatto salvo quanto previsto all’art. 15 che segue, lo skipass non è rimborsabile in caso di malattia o per motivi personali del relativo titolare.
  12. In caso di accertata positività al virus SARS-CoV-2 e di conseguente isolamento o in caso di provvedimento di quarantena emesso nei confronti del cliente, la Società dietro presentazione di idonea certificazione medica e/o del provvedimento di isolamento/quarantena, rimborserà le giornate non usufruite dello skipass plurigiornaliero di durata da 2 a 14 giorni acquistato dal cliente, e ciò proporzionalmente al prezzo corrisposto per l’acquisto dello skipass.
  13. In caso di incidenti con infortunio avvenuto sulle piste da sci e debitamente documentato dagli addetti al soccorso piste, la polizza assicurativa “ItasSnow” (acquistabile all’atto dell’acquisto dello skipass ed alle condizioni di polizza, il cui estratto è reperibile presso tutte le biglietterie della Società e pubblicato sul sito skimontebondone.it ) prevede il parziale rimborso delle tessere plurigiornaliere assicurate, della durata minima di tre giorni, restando comunque inteso che gli accompagnatori dell’infortunato, anche se assicurati, non hanno diritto al rimborso del relativo skipass. E’ possibile ottenere un BUONO “giornate sci” personale e non cedibile (alternativo al rimborso monetario che potrà avvenire esclusivamente mediante polizza ITA­SNOW), valido nella stagione in corso o eventualmente nella stagione successiva (2021/22) per le giornate non usufruite, partendo dalla giornata successiva all’infortunio. Il Buono viene rilasciato da Trento Funivie, e sarà del tipo MB per le tessere Monte Bondone. Il BUONO viene rilasciato  solo per skipass plurigiornalieri (4 giorni ed oltre) non utilizzati a seguito di infortunio occorso sulle piste da sci, con intervento sul luogo del sinistro del Servizio “Soccorso Piste” e con attestato di pronto soccorso ospedaliero o centro traumatologico (non dal medico turistico), e con prognosi superiore ai 7 giorni.

Sezione II

Le tipologie di Skipass della Società

  1. Sono disponibili le tipologie di tessere (corse singole, a punti, ad ore, giornaliere, plurigiornaliere fino a 14 giorni, tessere stagionali o annuali) dettagliate nei listini prezzi esposti presso le predette biglietterie e pubblicati sul sito _www.skimontebondone.it.
  2. Gli skipass plurigiornalieri con validità superiore a 4 giorni e gli skipass stagionali vengono rilasciati con fotografia.
  3. Il prezzo degli abbonamenti plurigiornalieri relativi a periodi con giornate a tariffe diverse (es: Alta Stagione, Bassa Stagione, Natale – Capodanno) è calcolato in base alla tariffa che corrisponde al periodo in cui ricade la maggioranza dei giorni; in caso di parità del numero dei giorni viene applicata la tariffa superiore.
  4. Le persone diversamente abili che, all’atto dell’acquisto, documentino ufficialmente una invalidità pari o superiore al 50% o compresa tra il 20% e 49% potranno ottenere uno sconto, sul prezzo di listino, rispettivamente del 50% e 25%, sugli skipass del tipo tessere da 1 a 7 giorni consecutivi
  5. Gli skipass a tariffa ridotta per senior, supersenior, junior e bambino vengono rilasciati personalmente su presentazione di un documento anagrafico.
  6. Gli skipass stagionali interni e/o gli skipass stagionali delle skiarea della Società e/o gli skipass stagionali o annuali Superskirama danno diritto di accedere – in forza dei contratti di interscambio in essere tra le società di impianti a fune e nell’ambito dei programmi di funzionamento di impianti e piste rispettivamente determinati dalla Direzione di ciascuna delle predette società – agli impianti in funzione nel comprensorio sciistico di riferimento durante l’intera stagione sciistica 2020-2021. La stagione sciistica 2020-2021 – ferma l’insindacabile facoltà della Direzione di ciascuna delle società di impianti a fune di stabilire la data di inizio e la data di conclusione della stessa sui relativi impianti – è pari a 60 giornate (80 per gli skipass Superskirama), anche non consecutive di accesso agli impianti in funzione nei mesi compresi tra dicembre 2020 e aprile 2021, restando inteso:
  7. che non vengono garantiti né il funzionamento di tutti gli impianti di risalita, né la sciabilità di tutte le piste del comprensorio sciistico di riferimento;
  8. che nel caso in cui singoli impianti o gruppi di impianti siano mantenuti in funzione per un numero di giornate superiori a 60 (80 per gli skipass Superskirama), lo skipass stagionale avrà validità anche per detto ulteriore periodo;
  9. e che, qualora in ragione della chiusura totale degli impianti per ragioni di sicurezza sanitaria connesse al virus SARS-CoV-2, non vengano rispettate le 60 giornate (80 per gli skipass Superskirama) di apertura garantite, verrà riconosciuto al cliente un rimborso del prezzo dello skipass stagionale proporzionale al numero di giornate non godute rispetto a quelle garantite.
  10. Lo skipass stagionale o annuale Superskirama consente inoltre di sciare 5 giornate a scelta nel comprensorio sciistico “Dolomiti Superski” sugli impianti di risalita in funzione nello stesso; le 5 giornate di validità nel comprensorio “Dolomiti Superski” vengono abilitate automaticamente sul supporto dello skipass annuale senza necessità di richiedere la singola tessera giornaliera. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass annuale comporta, oltre al suo ritiro immediato, anche il conseguente annullamento delle giornate ancora non usufruite nel comprensorio “Dolomiti Superski”. In caso di smarrimento della tessera annuale Superskirama sulle piste del comprensorio “Dolomiti Superski”, quest’ultimo, non potendo verificare l’acquisto effettuato del supporto smarrito, non potrà emettere alcun biglietto sostitutivo per le giornate eventualmente ancora usufruibili in detto comprensorio. Eventuali biglietti giornalieri acquistati in seguito a smarrimento della tessera annuale Superskirama nel comprensorio “Dolomiti Superski”, non verranno successivamente rimborsati.

Sezione III

Il programma di funzionamento degli impianti

  1. Il programma di funzionamento di impianti e piste della Società e quello delle società di impianti a fune del comprensorio sciistico di riferimento dello skipass viene determinato rispettivamente dalla Direzione della Società e dalle Direzioni di ciascuna delle predette società .Il costo dello skipass non è legato al numero di impianti e piste aperti al pubblico, bensì alla possibilità di sciare con almeno un impianto aperto. Non vengono garantiti né il funzionamento di tutti gli impianti di risalita, né la sciabilità di tutte le piste.
  2. La Società non è comunque responsabile, e pertanto nessun rimborso (totale o parziale) o sostituzione dello skipass è dovuto, qualora, a causa di eventi imprevisti ed in alcun modo dipendenti dalla sua volontà (tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano l’eccessiva ventosità, la sopravvenuta mancanza di neve o l’improvvisa insorgenza di un imprevedibile problema tecnico, la repentina e non preannunciata sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica), oppure per manifestazioni o allenamenti agonistici, si determini il fermo parziale o totale degli impianti o la chiusura di qualche pista. È esclusa altresì ogni responsabilità della Società, che non è quindi tenuta a nessun rimborso e/o risarcimento, qualora, a causa della chiusura degli impianti che avvenga per cause di forza maggiore, lo sciatore sostenga delle spese per rientrare alla propria località di residenza o di partenza.

Sezione IV

Regole di utilizzo degli impianti e delle piste

  1. I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di trasporto e le disposizioni per i viaggiatori esposti presso tutte le stazioni di partenza degli impianti; i viaggiatori sono altresì tenuti ad osservare le norme emanate dall’autorità competente nell’interesse della sicurezza e regolarità del trasporto e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, fossero impartite, in circostanze speciali, dagli addetti dell’impianto.
  2. Gli sciatori sono tenuti a rispettare la segnaletica esistente sull’area sciabile e sugli impianti. Il grado di difficoltà delle piste, da ritenersi indicativo, è segnalato sui tabelloni panoramici esposti nelle vicinanze delle principali stazioni di partenza, sulle skimap distribuite presso tutte le biglietterie aperte nonché mediante l’ausilio degli appositi dischi segnaletici colorati presenti ai bordi di tutte le piste da sci. Ciascun sciatore, onde tutelare la propria e l’altrui incolumità, è tenuto a valutare se il grado di difficoltà delle piste è compatibile con le proprie capacità. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste dopo la chiusura degli impianti ed in tutti i casi laddove segnalato dall’apposita segnaletica di chiusura piste. In caso di violazione dell’Art. 30 ter “Comportamento dello Sciatore” del Regolamento per l’esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e ss.mm. sarà possibile la sospensione o il ritiro dello Skipass da parte della Società o delle Forze dell’Ordine.
  3. Sulle seggiovie il trasporto dei bambini di età inferiore agli otto anni è consentito solo se accompagnati da adulti; per i bambini di altezza maggiore di 1,25 metri non è richiesto l’accertamento dell’età (D.M. 8 marzo 1999 e ss.mm.). Resta inteso che, con l’acquisto di uno skipass bambino o con l’accettazione dello skipass gratuito, l’acquirente e/o l’accettante si assume tutte le responsabilità inerenti all’uso degli impianti di risalita e delle piste da parte del minore beneficiario, che li userà sotto la diretta sorveglianza dell’acquirente e/o dell’accettante.
  4. Il cliente si obbliga a rispettare tutte le disposizioni inerenti la gestione della pandemia COVID-19 ed in particolare al momento dell’acquisto del biglietto o al ritiro di qualsiasi tessera abilitata al trasporto sugli impianti, deve ritenersi responsabile ed informato circa lo stato di salute proprio e dei propri conviventi o costituenti nucleo familiare (inteso come persone con le quali si condividono spazi confinati quali mezzi di trasporto, camere d’albergo, unità abitative ecc..), impegnandosi nel caso contrario a non utilizzare gli impianti di risalita e segnalando secondo le procedure, l’insorgenza di eventuale sintomatologia. Il cliente, accedendo agli impianti di risalita, per fatto concludente:
  1. dichiara l’inesistenza di sintomi notoriamente riconducibili alla pandemia COVID-19 a suo carico ed a carico dei propri conviventi o costituenti nucleo familiare (inteso come persone con le quali si condividono spazi confinati quali mezzi di trasporto, camere d’albergo, unità abitative ecc..);
  2. e si impegna a conformarsi alle disposizioni normative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19 via via in vigore.

Sezione V

Disposizioni finali

  1. In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti condizioni generali di vendita vale la versione italiana delle stesse.
  2. La Società ha adottato le misure richieste del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016), come da informativa esposta presso le biglietterie oppure sul sito della Società skimontebondone.it .

SCIARE CON PRUDENZA E COSCIENZA DELLE PROPRIE CAPACITÀ.